Traffico di cuccioli - Legge 201/2010
Il traffico illecito di animali da compagnia è un reato, sancito dalla legge 201/2010.
Un giro di affari di circa 300 milioni di euro l’anno e proviene essenzialmente dall’Europa dell’Est. I poveri cuccioli trasportati illegalmente arrivano anche a rischiare la vita. E’ per questo che è importante parlarne, per ricordare ad incauti o supposti “furbi”avventori che acquistare cuccioli senza avere le garanzie della provenienza può sconfinare in un reato, e a volte, non essendo rispettate le principali norme igienico-sanitarie per la cura dei cuccioli, si rischia di entrare in possesso di animali malati.
Cosa comporta la legge 201/2010?
Si legge nel comunicato della LAV:
“tale legge aumenta le sanzioni, previste dal Codice penale, per chi maltratta e uccide animali. Introduce il nuovo reato di “Traffico illecito di animali da compagnia”: chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce, trasporta, cede o riceve cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale (microchip o tatuaggio) e delle necessarie certificazioni sanitarie, e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e la contestuale multa da 3.000 a 15.000 euro. Un’aggravante è prevista se i cani o i gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore a dodici settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria”.
[Fonte: LAV]