IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»;
Visti, in particolare gli articoli 2 e 3 della predetta legge n.
281 del 1991, concernenti, rispettivamente, l'obbligo di tatuare i
cani e l'istituzione dell'anagrafe canina;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-regioni,
del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere
degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52, del 4 marzo 2003;
Visto, in particolare, l'art. 3 del predetto Accordo del 6 febbraio
2003, il quale prevede l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina,
da effettuare da parte del proprietario o del detentore di cani;
Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lettera a) del predetto Accordo
del 6 febbraio 2003, il quale ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio
2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di
identificazione dei cani;
Considerata la necessita' di assicurare una compiuta ed uniforme
applicazione, sull'intero territorio nazionale, della normativa
concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe
canina, al fine poter svolgere un efficace controllo della
popolazione canina;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni per
arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che
alimenta il randagismo dei medesimi;
Considerati i rilevanti problemi di salute pubblica derivanti dal
predetto randagismo dei cani, quali il possibile diffondersi di
malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali, i casi di
aggressione dei cani rinselvatichiti e l'incremento dello stesso
randagismo;
Ritenuta, altresi', la necessita' e l'urgenza di far effettuare in
maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la
popolazione canina presente sul territorio nazionale, utilizzando
strumenti e modalita' uniformi per tutte le regioni e province
autonome, allo scopo di anagrafare il maggior numero possibile degli
animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione
adeguati;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al
Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Ordina:
Art. 1.
1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla
registrazione dei cani, in conformita' alle disposizioni adottate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed alla
presente ordinanza.
2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far
identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita,
mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore
di cani di eta' superiore ai due mesi e' tenuto a identificare e
registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario,
deve essere effettuato:
a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere
all'anagrafe canina regionale, secondo modalita' definite dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip
devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe
canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in
anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di
proprieta'.
5. Il proprietario o detentore di cani gia' identificati ma non
ancora registrati e' tenuto a provvedere alla registrazione
all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente ordinanza.
6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani
identificati, in conformita' alla legge 14 agosto 1991, n. 281,
mediante tatuaggio leggibile e gia' iscritti nell'anagrafe canina.
7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere
all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attivita'
professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel
caso di mancanza o di illeggibilita' dell'identificativo, il
veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il
detentore degli obblighi di legge.