Spettacolo e Animali
-Regio Decreto 18 giugno 1931 , n.773
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza Articolo 70. Pubblici spettacoli.
"Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare “ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che comportino strazio o sevizie di animali."
-Regio Decreto 6 maggio 1940 , n.635
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Articolo 129.
Trattenimenti vietati "Tra i trattenimenti vietati a termi ne dell'art.70 della legge sono: le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride, il lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili".
Attenzione : il Decreto Legislativo 13 luglio 1994, n.480 Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1994, n.258, ha abrogato all'artico lo 13 comma b) e c) gli articoli 70 e 129 sopra riportati.
A seguito delle proteste, il Ministro dell'Interno Roberto Maroni ha emanato la Circolare 3 ottobre 1994, n.559/LEG/200.112.bis interpretativa del Decreto Legislativo 13 luglio 1994 n.480, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 4 novembre 1994, n.258 indirizzata a Prefetti, Commissari del Governo, Presidente Giunta Regionale Valle d'Aosta, Questori e per conoscenza al Ministero di Grazia e Giustizia, al Ministero dell'Industria, al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Generale della Guardia di Finanza in cui si legge: "(....) Va inoltre precisato che l'abrogazione degli artt. 126, 125 e 129 del Regolamento di esecuzione del TULPS, conseguente all'abrogazione del predetto art. 70, non fa venir meno l'antigiuridicità delle condotte ivi elencate a mero titolo esemplificativo, allorché si tratti di attività costituenti comunque reato.
Di conseguenza tali attività non possono essere in alcun modo autorizzate; più precisamente, come devono considerarsi tuttora vietati gli spettacoli o trattenimenti che facciano, ad esempio, apologia di reato, o che offendono o mettono in pericolo altri interessi pubblici tutelati dalle norme penali, così sono vietate, per fare altri esempi, le corse con pungolo acuminato, i combattimenti di animali, le corride, e ogni altro spettacolo o trattenimento che comporti strazio o sevizie di animali, a norma del nuovo testo dell'art.727 c.p. (...)"
-Decreto Legislativo n.3 dell’8 gennaio 1998 - “Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera a, della legge 15 marzo 1997 n.59, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.10 del 14.1.1998.
In base all’articolo 8 comma 3 di questo Decreto Legislativo, il 15 febbraio 2001 con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali si è proceduto al rinnovo della composizione della Commissione di revisione cinematografica nominando “per l’esame delle produzioni che utilizzano animali due rappresentanti indicati dalle associazioni per la protezione degli animali”.
-Atto di indirizzo della Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi del 22 febbraio 2001 - “Risoluzione in merito all’utilizzo di animali nell’ambito della programmazione della concessionaria pubblica.
-Decreto Ministeriale Beni e Attività Culturali 29 Ottobre 2007-Disposizioni per la costituzione ed il funzionamento della Consulta per lo spettacolo e delle commissioni consultive perlo spettacolo dal vivo.(GU n. 293 del 18 -12 -2007).
-Decreto Ministeriale Beni e Attività Culturali 20 Novembre 2007
-Criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' circensi e di spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
GU n. 9 del 11-1-2008-Suppl. Ordinario n.7