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07/09/2015 11:29:09

Divieto dell'uso del collare elettrico sui cani

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 5 luglio 2005 

Divieto  dell'uso  del collare elettrico e di altro analogo strumento
sui cani.

(GU n.158 del 9-7-2005)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la  legge 14 agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di
animali  di  affezione  e  prevenzione del randagismo, in particolare
l'art.  1  che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della
tutela  degli  animali  d'affezione  al  fine di favorire la corretta
convivenza  tra  uomo  e  animali  e di tutelare la salute pubblica e
l'ambiente;
  Visto  l'Accordo  6 febbraio  2003:  Accordo  tra  Ministero  della
salute,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano in
materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
  Vista  l'ordinanza 27 agosto 2004: Tutela dell'incolumita' pubblica
dall'aggressivita' dei cani;
  Vista  la legge 20 luglio 2004, n. 189: Disposizioni concernenti il
divieto  di  maltrattamento  degli  animali, nonche' di impiego degli
stessi in combattimenti;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Considerata  la necessita' e l'urgenza di vietare l'uso dei collari
elettrici  per cani, usati in particolare per l'addestramento, mentre
tali strumenti sono considerati coercitivi in quanto provocano dolore
e paura nei cani e quindi sono vietati anche dalla FCI e dall'ENCI;
  Ritenuto che l'uso di questo strumento provoca maltrattamento degli
animali  e  pertanto  coloro che lo usano sono da perseguire ai sensi
della recente legge 20 luglio 2004, n. 189;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  L'uso  del  collare elettrico e di altro analogo strumento, che
provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in
ogni  altra  fase  del  rapporto  uomo-cane  rientra nella disciplina
sanzionatoria  prevista  dall'art.  727,  secondo  comma,  del codice
penale,  cosi'  come  introdotto  dall'art.  1,  comma  3 della legge
20 luglio 2004, n. 189;
  2.  La  presente  ordinanza  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione.
    Roma, 5 luglio 2005
                                                 Il Ministro: Storace