Identificazione Sanitaria degli equidi
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 23 marzo 2015
Proroga dell'ordinanza 1° marzo 2013 in materia di identificazione
sanitaria degli equidi, e successive modificazioni. (15A02750)
(GU n.83 del 10-4-2015)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo-unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,
n. 243: «Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE
relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i
movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi,
con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE», e successive
modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare e, in particolare, l'art. 18
relativo alla rintracciabilita' degli animali e degli alimenti da
essi derivati;
Visto l'art. 8, comma 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200,
che stabilisce che sulla base delle linee guida e dei principi
stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE
organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza,
tipologia d'uso e diffusione territoriale, avvalendosi anche
dell'AIA, attraverso i propri uffici periferici, per raccogliere i
dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante;
Visto il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6
giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e
90/427/CEE del Consiglio «per quanto riguarda i metodi di
identificazione degli equidi»;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, recante
«Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n.
504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE
sui metodi di identificazione degli equidi, nonche' gestione
dell'anagrafe da parte dell'UNIRE», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 marzo 2011, n. 72;
Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, recante
"Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, "Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione
e alla registrazione degli animali", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 giugno 2007, n. 148;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 29 dicembre 2009, recante "Linee guida e principi per
l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi da parte
dell'UNIRE (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 26 settembre 2011, recante «Approvazione del manuale
operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 2011, n. 272, S.O.;
Vista l'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della salute
1° marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria degli equidi,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2013, n. 85, come
prorogata dall'ordinanza 19 marzo 2014, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 aprile 2014, n. 84;
Considerato che la mancanza di identificazione espone gli equidi al
concreto rischio di clandestinita' sottraendoli ai controlli sanitari
e di benessere animale;
Considerato che, ai fini di tutela della sanita' e del benessere
animale, continua a sussistere la necessita' di rendere disponibili
ai Servizi veterinari tutti i dati indispensabili per l'espletamento
delle attivita' di controllo nonche' per la gestione delle emergenze
di carattere sanitario;
Considerato che permane la difficolta' di reperire nella Banca dati
degli equidi detenuta dal Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, tutte le informazioni necessarie ad
assicurare una adeguata ed efficace attivita' di
epidemiosorveglianza, anche per gli aspetti connessi alla tutela
della salute pubblica e della sicurezza alimentare;
Considerato che la Commissione europea ha proceduto ad una
revisione della normativa sui metodi di identificazione degli equidi
attraverso l'emanazione del Regolamento (CE) n. 2015/262, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 3 marzo 2015, n. L 59,
la cui applicazione e' prevista a decorrere dal 1° gennaio 2016;
Ritenuto, pertanto, necessario prorogare di ulteriori dodici mesi
l'efficacia dell'ordinanza 1° marzo 2013;
Ordina:
Art. 1
1. L'efficacia dell'ordinanza 1° marzo 2013 e successive
modificazioni, e' prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno
della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 23 marzo 2015
Il Ministro: Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 1314